VII LEGISLATURA
88^ Seduta
Venerdì 5 marzo 2004

Deliberazione n. 266 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO:  Legge regionale – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

 Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 37 assenti 6

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico e l’intervento del Consigliere Guagliardi, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 37, a favore 24, contrari 13 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 15 marzo 2004

                                                                                    IL DIRIGENTE
                                                                        DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                      (G. Multari)


Art. 1
Fondi Speciali

          1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2004, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.

Art. 2
Rifinanziamento leggi regionali

          1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2004-2006, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3
Norma finanziaria

          1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi EURO 316.536.500,00 nel triennio 2004-2006, di cui EURO 316.436.500,00 a carico del bilancio per l'esercizio 2004 - si fa fronte, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2004-2006, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-­giuridici.
        2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

Art. 4
Pubblicazione

        1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.