VII LEGISLATURA
83^ Seduta
Lunedì 22 dicembre 2003

 Deliberazione n. 252 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO:  Legge regionale – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 37, assenti 6

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 37, a favore 24, contrari 13 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 23 dicembre 2003

                                                                                    IL DIRIGENTE
                                                                        DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                      (G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione
n. 252 del 22 dicembre 2003

 

 

  

VII LEGISLATURA

 

L E G G E   R E G I O N A L E

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004

 

 

 

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2003.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2003

                                                                              IL  PRESIDENTE
                                                                                 (Luigi Fedele)     

 

Art. 1

           1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2004 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2004, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2004 in corso di esame.
          2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233202, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 e ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104, 1001105, 1001106 ricadenti nella UPB 1.1.01.01 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 della Calabria.

Art. 2

          1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.