VII LEGISLATURA
80^ Seduta
Giovedì 27 novembre 2003

 Deliberazione n. 249 (Estratto del processo verbale)

 OGGETTO: Legge regionale – Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e della salute dei cittadini.

 Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 26, assenti 17

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri Tommasi, Senatore, Pacenza e Bova, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 26 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 dicembre 2003

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)

Allegato alla deliberazione
n. 249 del 27 novembre 2003

 

 VII  LEGISLATURA

 

 L E G G E   R E G I O N A L E

 

DICHIARAZIONE DELLA CALABRIA DENUCLEARIZZATA. MISURE DI PREVENZIONE DALL’INQUINAMENTO PROVENIENTE DA MATERIALE RADIOATTIVO. MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2003.

Reggio Calabria, 27 novembre 2003

IL  PRESIDENTE
(Luigi Fedele)     

Art. 1
Dichiarazione

             1.  la Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo dei territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

Art. 2

Conferenza per la sicurezza

             1.  La Regione Calabria, d'intesa con i Presidenti dei Consigli Regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra te popolazioni interessate.

 Art. 3
Collegio referente

          1. E' nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Collegio Referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.
           2.  Il Collegio Referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al Presidente eletto dal Consiglio Regionale.
         3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.
            4.  Il Consiglio Regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.
            5.  Il Collegio Referente dura in carica dodici mesi dall'insediamento e puo essere prorogato dal Consiglio Regionale.

Art. 4
Misure urgenti di vigilanza e controllo

            1.  La Regione impegna le proprie, strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali.

 Art. 5
Entrata in vigore

             1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.