VII LEGISLATURA
78^ Seduta
Lunedì 10 novembre 2003Deliberazione n. 240 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 28, assenti 15omissis
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Vescio e gli interventi dei Consiglieri Borrello, Pacenza, Guagliardi, Pirillo, Incarnato, Occhiuto, Amendola, Gagliardi, Morrone, Pilieci, ancora Pacenza, Incarnato, Pirillo e Guagliardi, Mistorni, Nucera, Chiarella, Tripodi Pasquale, Bova e Mangialavori Assessore al Lavoro, essendo stati approvati separatamente gli undici articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 27, contrari 1 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE f.to: CannizzaroE' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2003IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)
Allegato alla deliberazione
n. 240 del 10 novembre 2003
VII LEGISLATURA
L E G G E R E G I O N A L E
NORME VOLTE ALLA STABILIZZAZIONE
OCCUPAZIONALE
DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
E DI PUBBLICA UTILITA
E conforme al testo approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2003.
Reggio Calabria, 11 novembre 2003
IL PRESIDENTE
(Luigi Fedele)
RELAZIONE
Il presente disegno di legge è diretto a
disciplinare la materia relativa alla graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti
appartenenti ai bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.
La proposta di legge deve essere considerata uno strumento innovativo che forse, per la
prima volta, prevede un piano strategico di sinergia con gli Enti locali, e richiede
l'impegno diretto da parte degli stessi lavoratori.
La platea dei bacini LSU e LPU, al 31/12/2002 è composta, rispettivamente, di n. 5.820
unità per LSU e di n. 3.900 unità per LPU.
Complessivamente dovranno essere coinvolti, nelle iniziative previste dalla legge, n.
9.720 lavoratori.
L'art. 4 prevede che la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un piano annuale
delle azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini.
Tali azioni prevedono diverse forme di incentivazione da erogare sia agli Enti
utilizzatori dei lavoratori, sia agli Enti pubblici e privati e, soprattutto, agli stessi
interessati che potranno disporre di varie opportunità.
Azioni tipo l'avviamento di forme di lavoro autonomo o d'impresa potranno essere attivate
utilizzando oltre gli incentivi previsti da leggi e norme nazionali, anche quelle indicate
nella proposta di legge in discussione.
Il tutto nel pieno rispetto delle intensità massime fissate dalla normativa comunitaria,
avendo previsto anche percorsi di accompagnamento per i lavoratori che intraprendano
attività di autoimpiego e auto imprenditorialità.
Si ritiene segnalare alcuni elementi caratterizzanti il testo che si sottopone all'esame:
La pubblicazione annuale sul bollettino della Regione Calabria di un bando contenente i
criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere i lavoratori LSU LPU, con la
quantificazione delle agevolazioni e dei benefici previsti per le azioni del piano.
L'aggiornamento e la riqualificazione professionale, l'assunzione da parte di datori di
lavoro pubblici e privati, l'assistenza tecnico - progettuale prestata dalle agenzie di
promozione al lavoro ai soggetti che volessero aprire un'impresa, l'assunzione da parte di
società abilitate all'attività di lavoro temporaneo.
La riserva dei posti vacanti e disponibili del 30% che gli Enti strumentali della Regione
Calabria e le Aziende unità sanitarie locali, devono riservare ai lavoratori LSU-LPU in
riferimento alla propria dotazione organica.
La possibilità di prevedere nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse
pubbliche, criteri di priorità nell'assegnazione a chi si obbliga ad assumere lavoratori
LSU-LPU.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla seguente proposta di legge, verranno
per il corrente anno utilizzate le disponibilità che attualmente sono state previste nel
bilancio 2003 ed allocate all'UPB 4.3.02.02 (Capitolo 43020210) ed ammontano ad Euro
5.000.000,00.
Oltre che con le disponibilità del Fondo Nazionale per l'occupazione assegnate dallo
Stato ai sensi dell'art.8 del Decreto lgs. 81/2000.
Con tali disponibilità che costituiscono il fondo regionale per le azioni di
stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'art. 6 della seguente proposta, si farà
fronte alla copertura del piano annuale delle azioni di svuotamento proposto dalla Giunta
regionale ed approvata dallo stesso Consiglio regionale.
Per gli anni successivi si provvederà alla copertura dei relativi piani di azioni con le
relative leggi finanziarie di riferimento.
Art. 1
(Oggetto)
1. Al fine di favorire la graduale e
definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente
utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità, per come individuati nelle
convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, la Regione Calabria con la presente legge,
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia,
disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei lavoratori interessati all'interno di
stabili attività occupazionali.
2. La Regione Calabria assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali
quale metodo fondamentale per l'attuazione delle politiche del lavoro ed in particolare
per l'attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla presente legge. A tal
fine è costituito presso l'Assessorato Regionale al Lavoro un Comitato per le politiche
finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU e
LPU con il compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di
promozione dell'occupazione in Calabria. Di tale Comitato fanno parte l'Assessore
Regionale al Lavoro, o un suo delegato, con funzioni di Presidente, il Dirigente del
Settore Lavoro competente, un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante
dellUPI, un rappresentante dell'UNCEM, un rappresentante dellAzienda Calabria
Lavoro e un rappresentante di Italia Lavoro S.p.A..
Art. 2
(Soggetti beneficiari delle azioni)
1. Sono destinatari delle misure e delle
azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti individuati dall'art.3 della
l.r. 4/2001 e per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori,
che risultano utilizzati a seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli
Enti attuatori.
2. La Commissione Regionale Tripartita, acquisiti i dati da parte dei Centri servizi per
l'impiego operanti nel territorio della Regione Calabria e sentiti i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, compila, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, ordinando tali soggetti per
ambiti territoriali in cui prestano l'attività i Centri servizi per l'Impiego.
3. L'elenco compilato dalla Commissione Regionale Tripartita ai sensi del precedente comma
verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Entro i successivi
trenta giorni dalla pubblicazione, i soggetti aventi diritto all'inserimento nel predetto
elenco, che ne sono stati esclusi, potranno proporre ricorso amministrativo, corredato, a
pena di inammissibilità, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al
primo comma, alla Commissione Regionale Tripartita, che si pronuncerà entro il
sessantesimo giorno dalla data di presentazione del ricorso.
4. Accanto ad ogni singolo nominativo incluso nell'elenco dovranno essere riportati i
seguenti dati:
a) dati anagrafici;
b) bacino di appartenenza;
c) Ente utilizzatore;
d) titolo di studio;
e) competenze ed esperienze lavorative;
f) disponibilità al trasferimento.
5. La Commissione Regionale Tripartita provvederà ad aggiornare il predetto elenco sulla
base delle convenzioni annuali sottoscritte tra la Regione e gli Enti utilizzatori entro
il 30 giugno di ogni anno, depennando dall'elenco stesso i lavoratori che nell'anno
precedente hanno trovato una stabile occupazione ovvero sono comunque fuoriusciti dal
bacino dei lavoratori socialmente utili e dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità,
anche a causa della mancata presentazione dell'istanza di fruizione degli incentivi
previsti dal piano annuale di stabilizzazione occupazionale di cui al successivo articolo
4.
6. E consentito il riutilizzo dei soggetti che dal primo febbraio 2001 si trovano,
per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di disoccupazione
dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione Calabria.
7. Sono altresì riutilizzati i lavoratori inoccupati, già appartenenti al bacino, che
non sono stati avviati a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme
vigenti.
8. Qualora un ente stabilizzatore non rinnova le convenzioni, i lavoratori possono essere
utilizzati da altri Enti.
9. La Commissione Regionale Tripartita, per i compiti di cui alla presente legge, si
avvale dellAzienda Calabria Lavoro. Il personale individuato dalla lettera
"a" dellart. 26 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, esercita
lopzione per essere inquadrato nei ruoli dellAzienda Calabria Lavoro entro e
non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allart. 14
della legge regionale 19 febbraio 2001, n.5, dopo la parola "tabelle" sono
aggiunte le parole A, B,C.
Art. 3
(Soggetti promotori delle azioni)
1. Possono promuovere azioni finalizzate
alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, anche garantendo
uno sbocco occupazionale stabile ai lavoratori individuati ai sensi del precedente art. 2,
i seguenti soggetti:
a) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a
totale o prevalente partecipazione pubblica, le Cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991 n. 381 e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'art.
3, comma 1 del D. Lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale;
b) le Imprese pubbliche e private, le Associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno
e indeterminato e che non abbiano effettuato negli ultimi due anni licenziamenti, senza
giusta causa, impegnate a procedere alle assunzioni dei lavoratori di cui all'art. 2 della
presente legge;
c) i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità interessati a fruire degli
incentivi per lavvio di attività di lavoro autonomo e di impresa.
Art. 4
(Programmazione delle azioni)
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'art. 6
della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001, approva entro il 31 gennaio:
a) un piano triennale coerente con la programmazione regionale;
b) un piano annuale di attuazione.
2. Il suddetto piano, in coerenza con le linee generali del programma per le politiche
dell'impiego e del lavoro approvato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del
2001, contiene:
a) le indicazioni delle misure di incentivazione e delle iniziative finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei corrispondenti bacini;
b) la quantificazione delle risorse finanziarie da mobilitare per l'anno di riferimento;
c) i percorsi formativi a sostegno, al fine di facilitare e garantire linserimento
nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, anche attraverso azioni finanziate dal
POR Calabria 2000-2006;
d) lindividuazione dei soggetti pubblici e privati che potranno fruire dei benefici
e contributi previsti nel piano ai fini dellassunzione dei lavoratori inclusi
nellelenco di cui allart. 2 della presente legge;
e) eventuali accordi e intese istituzionali con le autonomie locali.
3. Allo scopo di individuare i datori di lavoro pubblici o privati interessati alla
fruizione dei benefici e dei contributi previsti nel piano, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, sentita la Commissione permanente
competente, entro il 31 agosto antecedente l'anno cui il piano si riferisce, pubblicherà
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dandone ampia notizia agli organi di
informazione, un bando contenente i criteri per la selezione dei soggetti interessati ad
assumere lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge, nonché i
criteri di selezione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in caso di una
pluralità di domande per il medesimo beneficio. I datori di lavoro interessati dovranno
presentare, nei termini stabiliti con il detto bando, apposita istanza da indirizzare al
Dipartimento Regionale delle Politiche del Lavoro.
4. Il Piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, dopo la sua
approvazione da parte del Consiglio regionale, verrà pubblicato sul BUR Calabria e di
tale pubblicazione ne verrà data ampia notizia sugli organi di stampa. Entro i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del piano sul BUR Calabria i lavoratori inseriti
nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge dovranno avanzare, a pena di decadenza
dall'elenco, documentata istanza volta ad ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti a
loro favore dal detto piano.
Art. 5
(Mutui a tasso agevolato)
1. La Regione, ai sensi dellart. 50,
comma 3, della legge n. 289/2002 ed in attuazione del Decreto Ministeriale del 2 ottobre
2003, assume a proprio carico gli oneri di ammortamento dei mutui da contrarre, a cura
degli Enti Locali, con la Cassa DD.PP. per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori di
cui alla presente legge.
2. Gli Enti Locali che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono
proporre ipotesi progettuali secondo criteri, modalità e tempi di cui al citato
Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 alla Cassa DD.PP. e allAssessorato
regionale al Lavoro.
3. Le attività indicate allart. 5 del predetto Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003
sono espletate da Italia Lavoro S.p.A.. LAssessore annualmente relaziona al
Consiglio regionale.
4. Per le finalità di cui al presente articolo si prevede la utilizzazione finanziaria di
una disponibilità annuale non inferiore a 500.000,00 euro per la copertura degli
interessi sui mutui contratti dagli Enti Locali.
Art. 6
(Azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori dei bacini)
1. Le azioni finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della presente
legge, che operano in aggiunta agli incentivi previsti dalle leggi dello Stato, si
concretizzano, secondo le indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione
occupazionale, nelle seguenti ulteriori misure di incentivazione:
a) a coloro che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica
utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, viene concesso un
contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Tale contributo, sempre a fondo perduto, viene
integrato da ulteriori 20.000 euro se si intendono avviare forme di lavoro autonomo o
d'impresa e deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di
macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa,
nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti. Per tali
iniziative possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di
tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La Giunta regionale
entro i 30 giorni successivi allapprovazione del piano annuale di attuazione,
sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che
disciplina laccesso ai benefici di cui alla presente lettera a);
b) ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che
si associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali associati è
concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio
attività. Per tali lavoratori possono essere previste attività di assistenza
tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e
d'impresa. La Giunta regionale entro i 30 giorni successivi allapprovazione del
piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un
regolamento di attuazione che disciplina laccesso ai benefici di cui alla presente
lettera b);
c) ai soggetti di cui al comma 1 dellart. 3 è concesso un contributo pari a euro
30.000,00 ripartito in cinque annualità per ogni lavoratore indicato allart. 2
della presente legge assunto con contratto a tempo indeterminato; il contributo dovrà
essere integralmente restituito nel caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro
stipulato. Per le assunzioni a tempo parziale il contributo è corrisposto in misura
proporzionale al numero delle ore effettuate;
d) agli Enti utilizzatori dei soggetti di cui allart. 2 della presente legge che
attuano piani di reimpiego diretto, ovvero tramite imprese dipendenti, dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità, è, altresì, riconosciuto, per ogni unità
stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a
1.500,00 euro spettante a ciascun lavoratore per un anno.
2. I contributi di cui alla lettera c) sono erogati prioritariamente per le assunzioni
effettuate dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni,
consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o lerogazione di
servizi integrati nellambito territoriale. Il medesimo criterio di priorità opera
per lattribuzione delle risorse di cui al precedente art. 5.
3. L'ammontare degli aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di
lavoro, composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli incentivi
stabiliti dalla presente disposizione, deve comunque rispettare le vigenti normative
comunitarie in materia di aiuti di Stato.
4. Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli Enti strumentali della Regione Calabria e le
Aziende unità sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità
finanziarie, riservano prioritariamente, ai lavoratori di cui all'art. 2 della presente
legge, una quota del 30% dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a
qualifiche inferiori all'ex settima qualifica funzionale.
5. I lavoratori stabilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici economici,
da Società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure
selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di
lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle
vigenti disposizioni statali e regionali.
6. Al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini
di cui all'art. 2 la Regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni del piano annuale
delle azioni di stabilizzazione occupazionale, può stipulare convenzioni con le agenzie
di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto lgs. n.
468/97, prevedendo, a fronte dell'attività promozionale ed organizzativa rivolte alle
agenzie medesime, la concessione di un incentivo di 1.500,00 euro per il ricollocamento di
ciascun lavoratore.
7. La Regione Calabria, nel rispetto dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 21 maggio 1998,
può avvalersi dell'attività Italia Lavoro S.P.A, istituita con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che svolge anche un'azione di assistenza
tecnica alle Regioni finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2
della presente legge, occupandosi dell'accompagnamento dei lavoratori verso nuove
opportunità di lavoro, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.
8. La Regione Calabria nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse
pubbliche a soggetti pubblici e privati deve prevedere criteri di priorità
nell'assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere lavoratori di cui
all'art. 2.
Art. 7
( Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono
istituiti:
- il Fondo regionale per le azioni di Politiche attive e per la stabilizzazione
occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità destinato
al finanziamento degli interventi di cui allart.5. Il fondo è alimentato
annualmente in base alla copertura delle misure di incentivazione previste nel piano di
cui allart. 2 della presente legge.
- il Fondo per lutilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi
dellart. 8 del decreto legislativo 81/2000.
2. Al fondo regionale sono destinate:
- le risorse regionali da utilizzare per gli interventi di cui allart.5;
- altre risorse provenienti da Enti e soggetti comunque interessati.
3. Agli oneri a carico delle risorse regionali, determinati per lanno 2003 in Euro
5.000.000,00, si provvede con la disponibilità prevista allUPB 8.1.01.02 dello
stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per
provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti" il
cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui comma precedente è utilizzata nellesercizio
in corso ponendo la competenza della spesa a carico dellUPB 4.3.02.02 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2003.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento
tecnico di cui alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
6. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge
finanziaria inerente allo stesso esercizio.
Art. 8
(Disciplina sanzionatoria)
1. I soggetti impegnati in attività
socialmente utili e di pubblica utilità vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2,
decadano dai benefici della presente legge e cessano di trovare applicazione nei loro
confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili e di pubblica
utilità; quando incorrano nei casi previsti dall'art. 9 del Decreto lgs 28 febbraio 2000,
n. 81.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2
della presente legge qualora non presentino istanza per ottenere uno qualsiasi dei
benefici previsti nel piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, nonché il bando di cui al comma 3 del medesimo art. 4 devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente
legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2007, data entro la quale dovrà
essere attuato il quarto piano annuale di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei
bacini di cui all'art. 2.
2. Con lentrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge
regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni,
incompatibili con la presente.
3. Fino alla emanazione di un nuovo disciplinare anche per gli LPU vengono richiamate le
vigenti disposizioni di legge.
Art. 11
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.