VII LEGISLATURA
77^ Seduta
Lunedì 20 ottobre 2003Deliberazione n. 239 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Modifica dellart. 17, commi 8 e 12 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle Commissioni assegnazioni alloggi E.R.P..
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 22, assenti 21omissis
Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE f.to: CannizzaroE' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 ottobre 2003IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)
Allegato alla deliberazione
n. 239 del 20 ottobre 2003
VII LEGISLATURA
L E G G E R E G I O N A L E
MODIFICA DELLART. 17, COMMI 8 E 12
DELLA LEGGE REGIONALE
25 NOVEMBRE 1996, N. 32 RELATIVAMENTE ALLA MISURA
DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.
E conforme al testo approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2003.
Reggio Calabria, 21 ottobre 2003
IL PRESIDENTE
(Luigi Fedele)
Art.1
1. L'art. 17, comma 8, della legge
regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la misura dei
compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione assegnazione alloggi, è
così modificato:
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente ed ai componenti
la Commissione spetta un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari a euro
100,00".
Art.2
1. Legge regionale 25 novembre 1996, n.
32, art. 17, comma 12:
lespressione "dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40" è sostituita
dalla seguente "dalla presente legge".
Art.3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dallapplicazione della presente legge, determinati per lesercizio 2003 in Euro
50.000,00, si provvede con le risorse disponibili allUPB 8.1.01.01 dello stato di
previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti
legislativi in corso di approvazione recante spese correnti" il cui stanziamento
viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata
nellesercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dellUPB
1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui
allart. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con
lapprovazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di
accompagnamento.