VII LEGISLATURA
77^ Seduta
Lunedì 20 ottobre 2003

Deliberazione n. 239 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica dell’art. 17, commi 8 e 12 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle Commissioni assegnazioni alloggi E.R.P..

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 22, assenti 21

…omissis…

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 ottobre 2003

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione
n. 239 del 20 ottobre 2003

 

 

VII LEGISLATURA

 

L E G G E   R E G I O N A L E

 

 

MODIFICA DELL’ART. 17, COMMI 8 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE
25 NOVEMBRE 1996, N. 32 RELATIVAMENTE ALLA MISURA
DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.

 

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2003.
Reggio Calabria, 21 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
(Luigi Fedele)

Art.1

1. L'art. 17, comma 8, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la misura dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione assegnazione alloggi, è così modificato:
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente ed ai componenti la Commissione spetta un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari a euro 100,00".

Art.2

1. Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art. 17, comma 12:
l’espressione "dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40" è sostituita dalla seguente "dalla presente legge".

Art.3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in Euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recante spese correnti" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.