VII LEGISLATURA
70^ Seduta
Venerd́ 13 giugno 2003Deliberazione n. 216 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 38, assenti 5omissis
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico e gli interventi dei Consiglieri Bova, Tripodi Michelangelo, Guagliardi, Amendola, Pacenza, Tripodi Pasquale, Tommasi, Fava, Napoli, Borrello, Pirilli, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 38, a favore 25, contrari 13 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE f.to CannizzaroE' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 giugno 2003IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)Allegato alla deliberazione
n. 216 del 13 giugno 2003
VII LEGISLATURA
L E G G E R E G I O N A L E
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2003
E PLURIENNALE 2003/2005 DELLA REGIONE CALABRIA
(LEGGE FINANZIARIA)
E conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno 2003.
Reggio Calabria, 19 giugno 2003
IL PRESIDENTE
(Luigi Fedele)Art. 1
Fondi Speciali1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2003, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01 e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.
Art. 2
Rifinanziamento leggi regionali1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2003-2005, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 3
Norma finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi EURO 341.833.606,57 nel triennio 2003-2005, di cui EURO 339.833.606,57 a carico del bilancio per l'esercizio 2003 - si fa fronte, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2003-2005, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.Art. 4
Pubblicazione1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.