VII LEGISLATURA
70^ Seduta
Venerd́ 13 giugno 2003

Deliberazione n. 216 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 38, assenti 5

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico e gli interventi dei Consiglieri Bova, Tripodi Michelangelo, Guagliardi, Amendola, Pacenza, Tripodi Pasquale, Tommasi, Fava, Napoli, Borrello, Pirilli, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 38, a favore 25, contrari 13 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE f.to Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 giugno 2003

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)

Allegato alla deliberazione
n. 216 del 13 giugno 2003

 

 

VII LEGISLATURA

 L E G G E R E G I O N A L E

 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2003

E PLURIENNALE 2003/2005 DELLA REGIONE CALABRIA

(LEGGE FINANZIARIA)

 

  

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno 2003.

Reggio Calabria, 19 giugno 2003

IL PRESIDENTE
(Luigi Fedele)

Art. 1
Fondi Speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2003, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01 e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.

Art. 2
Rifinanziamento leggi regionali

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2003-2005, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi EURO 341.833.606,57 nel triennio 2003-2005, di cui EURO 339.833.606,57 a carico del bilancio per l'esercizio 2003 - si fa fronte, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2003-2005, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

Art. 4
Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.