VII LEGISLATURA
63^ Seduta
Lunedì 10 marzo 2003

Deliberazione n. 213 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 24, assenti 19

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Borrello e l’intervento del Consigliere Pirillo, essendo stati approvati separatamente i dodici articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, a favore 24 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

Dalla recente missione che la delegazione del Consiglio regionale ha effettuato in Argentina è stato possibile rendersi conto della gravissima crisi che ha investito quella Nazione e degli effetti devastanti che ha prodotto su una fetta cospicua della popolazione, soprattutto le fasce deboli, anziani in primo luogo, che hanno visto il depauperamento del potere di acquisto della moneta nazionale. Basti pensare che, rispetto al dollaro, ha registrato una svalutazione pari al 350% e che tendenzialmente è destinata ad aumentare in maniera vertiginosa. Gli innumerevoli incontri tenuti con i nostri corregionali hanno confermato lo stato di assoluta indigenza in cui sono venuti a trovarsi anche a causa del blocco presso le Banche di ogni risparmio accumulato in tanti anni di duro lavoro, il famigerato "corralito". Si sottolinea, inoltre, che a causa della sospensione, per carenza di risorse finanziarie, delle attività del PAMI (Organismo per pensionati: Programma di assistenza medica integrata), l'assistenza sanitaria pubblica è inesistente e, ancor di più, quella farmaceutica. Siamo di fronte, perciò, ad una vera e propria emergenza sociale che coinvolge in maniera drammatica soprattutto gli anziani, un nucleo significativo e preponderante, posto che gli ultimi flussi emigratori per la Calabria risalgono ai primi anni '50.Una vigorosa terapia d'urto è la risposta minima che il Consiglio regionale della Calabria responsabilmente deve mettere in campo non tanto e non solo per assolvere ad un solenne impegno assunto in quella Sede, quanto per far toccare con mano che la nostra missione ha lasciato un segno tangibile di come la solidarietà debba esprimersi attraverso atti concreti, duraturi e strutturali capaci di far recuperare la fiducia nelle Istituzioni, ma, allo stesso tempo, di promuovere azioni più rassicuranti in relazione ad una qualità della vita fatta di maggiori certezze e di minore precarietà. Per raggiungere l'obiettivo occorre lasciare da parte interventi-tampone, "una tantum" che ben si addicono ad emergenze contingenti e di brevissima durata, ma assolutamente inadeguati a farsi carico di una questione dirompente come la crisi Argentina, rispetto alla quale le soluzioni sono al di là da venire. In fondo ci riferiamo a uomini e donne calabresi che non solo hanno contribuito alla crescita delle Comunità estere, ma negli anni più floridi hanno pur rappresentato una fonte di economia per i nostri territori quando le rimesse di denaro provenienti dai loro risparmi hanno permesso la sopravvivenza di tanti calabresi che erano rimasti nella propria Regione. Credo che quel "debito" oggi vada in qualche modo saldato da parte del Consiglio regionale della Calabria che non può, non deve sottrarsi alla responsabilità di una risposta seria all'S.O.S. che arriva dall'Argentina da parte di gente anziana stremata da stenti e indigenza.
L'allegata proposta di legge, aperta al contributo dell'intero Consiglio regionale, intende farsi carico del problema, non ha la presunzione di poterlo fare in termini esaustivi, ma ha l'ambizione di restituire fiducia e speranza, ben sapendo dei limiti della legislazione regionale in materia, ma entro quei limiti rendere fruibile un percorso carico di amore per gente che soffre drammaticamente e che non sa più a quale Santo votarsi. L'articolo 1, nel delineare le finalità e gli obiettivi della legge, traccia la strategia di un intervento il più organico possibile, a valenza triennale, denominato "S.O.S Argentina". L'articolo 2 definisce la denominazione di "Emigrante calabrese" individuando il requisito di base per poter essere definito tale. La legge prevede più opzioni, tre per la precisione, che sono ritenute le più urgenti necessità cui occorre far fronte: l'assistenza economica, l'assistenza sanitaria e quella farmaceutica. II Titolo I (Articoli 3-8) si occupa dell'assistenza economica e, dopo aver stabilito all'articolo 3 che per la Regione la soglia di reddito annuo minimo al di sotto dei quale si versa in condizioni di povertà è pari ad Euro 3.718,00, fissa, articolo 4, il sostegno economico annuale nella misura anzidetta, o in quella risultante dopo aver detratto da detto importo eventuali rendite o introiti in capo ai soggetti interessati.
II trattamento è qualificato come prestazione assistenziale a carattere personale e, come tale, non trasferibile né assoggettabile a garanzie obbligazionarie. E' indicato, articolo 5, il possesso di determinati requisiti per poter accedere a tali benefici che sono destinati a persone con età superiore a 65 anni, titolari di reddito non superiore alla cifra prefissata e a persone inabili a lavoro proficuo con la medesima condizione reddituale. Le domande, articolo 6, da produrre su modulistica predefinita vanno corredate di documentazione comprovante il possesso dei requisiti ed inoltrate al soggetto attuatore individuato, articolo 8, nel Centro di Coordinamento degli Enti di Patronato italiani riconosciuti ed operanti in Argentina, previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli il rapporto. Con il Titolo II (Articolo 9) si affronta la questione dell’assistenza sanitaria e farmaceutica e si pensa di istituire in via sperimentale un Centro Sanitario Polispecialistico in grado di assicurare prestazioni nelle varie branche specialistiche analiticamente individuate, oltre che esami strumentali di laboratorio e accertamenti radiologici. L'attivazione e la gestione del Centro è assicurata dalla Associazione dei Professionisti Calabro-Argentini che si fa carico di mettere a disposizione le professionalità mediche e paramediche necessarie. E' prevista la stipula di apposita convenzione che disciplini rapporti, responsabilità, diritti e doveri. Con l'articolo 11 si istituisce presso il Consiglio regionale una "Unità di Crisi" che ha il compito, oltre quello di predisporre un'anagrafe dei corregionali residenti in Argentina, di seguire attentamente la evoluzione della situazione, di coordinare gli interventi, di monitorarne l'attuazione, di verificarne l'efficacia ed il grado di soddisfacimento. La stessa Unità di Crisi è delegata a sottoscrivere apposita convenzione con le Associazioni di Farmacisti maggiormente rappresentative per la fornitura gratuita dei farmaci su prescrizione del Centro Sanitario.

Articolo 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato, e al fine di alleviare le condizioni di grave indigenza nella quale si sono venuti a trovare i calabresi in Argentina per effetto della crisi socio-economica che ha investito quella Nazione, concorre a tutelare e sostenere i propri corregionali per garantire le condizioni indispensabili per una più dignitosa qualità della vita.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la Regione promuove e realizza un programma triennale di protezione sociale, denominato "S.O.S. Argentína", per mezzo del quale assicura la erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche.
3. Per un sostegno adeguato e non effimero la Regione sostiene, altresì, tutte quelle iniziative previste nell’art. 10, che vengono avviate dagli emigrati di origine calabrese.

Articolo 2
Emigranti calabresi

1. Si considerano emigranti calabresi coloro i quali erano cittadini italiani e che per almeno 3 anni prima dell'espatrio abbiano avuto la residenza in uno dei Comuni della Calabria. Tale condizione estende i benefici regionali ai relativi discendenti.

TITOLO I
Assistenza economica
Articolo 3
Soglia di povertà

1. La Regione assume come riferimento l'importo annuo pari ad Euro 3.500,00 pro-capite quale limite al di sotto del quale si versa in condizioni di povertà.

Articolo 4
Provvidenze

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5 la Regione assicura un trattamento economico annuale, da erogarsi mensilmente con ratei di pari importo, pari alla cifra di cui al precedente articolo 3, cui va sottratto l'ammontare di eventuali rendite o introiti annui che percepisca il soggetto richiedente.
2. Le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e cessano al verificarsi di mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali che ne avevano consentito il riconoscimento.
3. Gli interventi hanno il requisito delle prestazioni assistenziali, non creano alcun diritto soggettivo ed acquisito per i beneficiari e sono vincolati alle disponibilità finanziarie stabilite con la legge annuale del bilancio di previsione. Essi, inoltre, hanno carattere personale ed intrasferibile e non potranno darsi a garanzia di qualunque obbligazione.

Articolo 5
Requisiti

1. I benefici previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati calabresi, come definiti ai sensi del precedente articolo 2, che abbiano maturato un periodo di permanenza in Argentina per motivi di lavoro non inferiore a 5 anni. Detta permanenza all'estero deve risultare da apposita dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle norme vigenti.
2. Per accedere alle provvidenze economiche di cui all'articolo 4 è necessario:
a) avere un'età non inferiore a 65 anni, nati in Italia e che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana;
b) non essere in possesso di mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni minimi indispensabili, né essere titolari di reddito da pensione e di altro beneficio assistenziale pubblico o privato tale da consentire il superamento della soglia di povertà di cui al precedente articolo 3;
c) essere affetti da inabilità permanente e assoluta ad ogni proficuo lavoro, regolarmente riconosciuto dalla competente autorità di sicurezza sociale o, in mancanza, dall'Ente preposto in Italia, e che non comporti benefici economici tali da consentire un reddito annuo superiore a quello indicato nel precedente articolo 3.

Articolo 6
Procedure

1. Per poter usufruire dei benefici di cui al presente titolo I occorre presentare domanda su appositi formulari predisposti dai soggetti attuatori corredata dalla seguente documentazione:
a) fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano;
b) dichiarazione giurata nella quale risulti di non percepire retribuzioni, rendite o pensioni, e nel caso in cui si percepiscano, bisognerà documentare con certificazione rilasciata dall'Entità erogatrice l’ammontare degli stessi;
c) dichiarazione reddituale, o altra documentazione che si reputi necessaria al fine di verificare il diritto;
d) nel caso di persone ammalate od inabili, certificato medico dell'Istituzione Pubblica riconosciuta; anamnesi lavorativa e formativa, dati anamnestici e clinici, dati previdenziali, conclusioni diagnostiche.
2. Le prestazioni assistenziali per gli ammalati ed inabili al lavoro, si documenteranno con domanda dello stesso contenuto del precedente comma 1 ed il certificato medico dell'Istituzione Pubblica dalla quale risulti che la malattia o inabilità che motivarono la concessione della prestazione originaria persistono.
3. Gli Organismi preposti alla istruttoria potranno richiedere la documentazione, od eseguire le verifiche necessarie, quando nella documentazione presentata non siano stati sufficientemente dimostrati i presupposti che hanno dato origine alla prestazione stessa.
4. In sede di prima applicazione le domande vanno prodotte entro il termine di 30 giorni successivi all’approvazione dell'anagrafe di cui al successivo articolo 11.

Articolo 7
Estinzione del diritto

1. II diritto alle prestazioni assistenziali di cui al presente titolo cessa quando il beneficiario incorra in alcuna delle seguenti circostanze:
a) ritorno in Italia;
b) perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana;
c) perdita dei requisiti richiesti;
d) decesso;
e) dichiarazione mendace.
2. In presenza della ipotesi di cui alla lettera e) del precedente comma, l'interessato è obbligato alla integrale restituzione delle somme indebitamente percepite cui vanno aggiunti gli interessi legali al tasso corrente e sarà perseguito in sede giudiziaria.

Articolo 8
Attività gestionali

1. Per le attività istruttorie e gestionali di tutte le procedure necessarie per l'attuazione del presente Titolo I, la Regione si avvale della collaborazione del Centro di Coordinamento degli Enti di Patronato italiano che operano in Argentina, denominato CEPA Argentina.
2. I rapporti sono regolati da apposita convenzione, da sottoscriversi a cura della "Unità di Crisi" di cui al successivo articolo 11, nella quale, tra l'altro, devono essere disciplinate le modalità operative, le responsabilità, i sistemi di controllo per una proficua ed incisiva azione di tutela in ordine alla erogazione delle prestazioni.

TITOLO II
Assistenza sanitaria
Articolo 9
Centro sanitario

1. La Regione al fine di fronteggiare le gravissime carenze che la crisi argentina registra in materia di assistenza sanitaria, anche a causa della sospensione delle attività del PAMI (Programma di Assistenza Medica Integrata), assicura la erogazione di prestazioni di medicina specialistico-ambulatoriale attraverso la istituzione di un Centro Sanitario Polispecialistico in grado di soddisfare la richiesta di assistenza a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5.
2. Il Centro Sanitario è istituito, in via sperimentale, nella Città di Buenos Aires, ed ha il compito di garantire le seguenti prestazioni:
a) clinica medica;
b) psicologia;
c) neurologia;
d) psichiatria;
e) ginecologia;
f) cardiologia;
g) gastroenterologia;
h) gerontologia;
i) analisi di laboratorio;
j) radiologia;
k) prescrizioni farmaceutiche;
l) nefrologia e dialisi;
m) oculistica;
n) diabetologia;
o) otorino;
p) ortopedia;
q) chirurgia generale.
3. La Regione stipula apposita convenzione con l'Associazione Professionisti Calabro-Argentini per !'affidamento di tutte le attività sanitarie indicate al precedente comma 2 destinate a soddisfare le esigenze dell'utenza nelle patologie di maggiore incidenza nelle fasce di età considerate.
4. L'Unità di crisi di cui al successivo articolo 11, cui è attribuito il compito di definire il rapporto con l'Associazione di cui al precedente comma 2 per il raggiungimento degli obiettivi, è delegata, altresì, alla stipula di apposito accordo con le Associazioni dei Farmacisti maggiormente rappresentative al fine di garantire la fornitura gratuita dei farmaci prescritti dai Professionisti del Centro Sanitario.

Art. 10
(Aiuto e sostegno alle attività produttive)

1. La Regione, al fine di creare uno sviluppo stabile e non effimero si impegna a sostenere le seguenti iniziative:
- linee di credito per le piccole imprese artigianali e commerciali;
- sostegno e facilitazioni di quelle iniziative intese a favorire lo scambio commerciale con la Calabria;
- sostegno della formazione professionale da utilizzare e sfruttare nell’ambito della stessa economia Argentina;
- sostegno e sviluppo della cultura d’impresa in Argentina, mediante finanziamenti di borse di studio e stage aziendali, per colmare una delle carenze strutturali che in questo momento sono responsabili della crisi;
- formazione all’autoimprenditorialità.
2. Il sostegno delle suddette iniziative è rivolto ad emigrati di origine calabrese che versino in disagiate condizioni economiche e che siano compresi in una fascia di età tra i 30 ed i 60 anni.
3. L’istruttoria e le procedure necessarie per l’erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti interessati sono regolati dall’art. 8 e dall’art. 11 della presente legge regionale.

Articolo 11
Unità di crisi

1. Al fine di seguire attentamente l’evolversi della situazione in Argentina, di coordinare gli interventi previsti dalla presente legge, di monitorarne l’attuazione, di verificarne l’efficacia ed il grado di soddisfacimento, è istituita presso il Consiglio regionale una "Unità di crisi", la cui composizione e relativa struttura sono definite con delibera dell’Ufficio di Presidenza. Essa provvede, inoltre, a predisporre ed approvare entro 30 giorni dalla data di costituzione, l’anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.

Articolo 12
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.