VII LEGISLATURA
62^ Seduta
Lunedì 17 febbraio 2003

Deliberazione n. 209 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presentazione al Parlamento ai sensi dell’art. 121 della Costituzione e dell’art. 16 dello Statuto regionale di proposta di legge, recante: "Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione".

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 34, assenti 9

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Bova e gli interventi dei Consiglieri Guagliardi, Tripodi Michelangelo, Rizza, del Presidente della Giunta Chiaravalloti, Leone, Napoli, ancora Chiaravalloti, Bova, Tripodi Michelangelo, Gagliardi, Sarra ed ancora Chiaravalloti e Gagliardi, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge al Parlamento, presentata dai Consiglieri regionali Adamo, Bova, Pacenza, Amendola, Napoli, recante: "Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione";
VISTO l’art. 121 della Costituzione;
VISTO l’art. 16 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge al Parlamento che, nell’unito testo, viene allegata alla presente per farne parte integrante;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio regionale affinché inoltri al Parlamento la proposta di legge approvata" e, deciso l’esito – presenti e votanti 34, a favore 32, contrari 2 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

Nell'ambito dell'intenso ed appassionato dibattito sul nuovo Statuto, che vede protagoniste la Commissione riforme del Consiglio regionale e le omologhe Commissioni degli altri Consigli regionali, è emersa la convergenza su di un obiettivo fondamentale: il riequilibrio delle funzioni e dei compiti tra Presidente della Regione, Esecutivo e Assemblea legislativa.
Anche i Presidenti delle Giunte hanno riconosciuto la necessità che i Consigli regionali non decadano se i Presidenti, per motivi non di carattere politico, decidono di dimettersi.
E’ tuttavia sorta la difficoltà di conciliare le norme previste nel terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione - scioglimento dei Consigli regionali in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta - con l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Giunta medesimo che vari Consigli regionali si potrebbero orientare a mantenere.
Molti sono stati gli sforzi da parte di studiosi e politici per trovare una soluzione a tale problema senza tuttavia pervenire ad una soluzione univoca, soprattutto nella predisposizione di una proposta di cui sia certa la costituzionalità.
Nel frattempo, le incertezze giuridiche e le prese di posizione contrapposte sulla forma di governo regionale hanno pesantemente rallentato in tutte le Regioni il processo di riforma dell'ordinamento, con il rischio ormai evidente di non riuscire ad approvare i nuovi Statuti e le norme ad essi complementari (legge elettorale regionale, nuovi regolamenti consiliari, attivazione degli istituti di garanzia e di partecipazione delle autonomie locali, etc.) entro la presente legislatura.
Nella Commissione riforme del Consiglio regionale della Calabria è stata approvata all'unanimità una soluzione che, pur riservando agli elettori la scelta del Presidente della Regione, non prevede l'elezione diretta a suffragio universale (proprio per non incorrere nei rigori dell'art. 126, in relazione allo scioglimento) e conseguentemente è stato possibile disegnare un modello di forma di governo equilibrato che garantisce stabilità, governabilità e separazione dei poteri tra Assemblea, Giunta e Presidente, il quale conserva puntuali e decisivi poteri per garantire l'attuazione del programma di governo sul quale si è espresso il corpo elettorale.
Tale soluzione è stata censurata da alcuni Presidenti di Giunte regionali, perché si è intravista una forma indiretta di ritorno all'assemblearismo degli Statuti, pur riconoscendo la fondatezza di alcuni eccessi dell'attuale sistema, con particolare riferimento proprio all'articolo 126, terzo comma, della Costituzione.
Sembra ormai chiaro, però, che, visti i vincoli posti dalla Costituzione, o si individua una soluzione diversa dalla elezione diretta a suffragio universale del Presidente, o non è possibile evitare le conseguenze dell'articolo 126 della Costituzione al verificarsi di tutti i presupposti ivi individuati. Perciò, se si vogliono conciliare le due esigenze, si rende necessaria una ulteriore, limitata revisione costituzionale, finalizzata a rimuovere le disposizioni che non appaiono pienamente conformi alle stesse esigenze di funzionalità della forma di governo fondata sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.
La presente proposta al Parlamento di revisione della Costituzione si basa su questi semplici ma ineludibili elementi, ed è finalizzata a superare lo stallo determinatosi su questioni che non attengono a contrasti di merito, bensì a vincoli giuridici non superabili se non mediante la revisione costituzionale proposta che potrebbe sbloccare definitivamente l'iter degli Statuti nelle varie Regioni.
Essa, infatti, propone di mantenere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, senza tuttavia che la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportino l'automatico scioglimento del Consiglio regionale. In tal modo (cosa di non poca rilevanza ai fini della sempre auspicabile e perseguenda "governance") si eviterebbe alla maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni regionali di trovarsi nella impossibilità - a causa di evenienze non politiche - di proseguire legittimamente nella realizzazione del programma di governo approvato dagli elettori.
Nei predetti casi di decadenza del Presidente della Giunta, subentrerebbe il Vice Presidente eletto Presidente dal Consiglio regionale. È però del tutto evidente che quest'ultimo non avrebbe una piena legittimazione popolare per tale incarico, per cui bisogna prevedere che anch'egli sia individuato dal corpo elettorale. Da qui l'ipotesi che, in tandem con il Presidente della Giunta regionale, sia eletto anche il Vice Presidente, con la conseguente esigenza di prevedere tale ipotesi nell'articolo 122 della Costituzione. Appare difatti alquanto problematico, per non dire impossibile, che la potestà statutaria regionale possa discostarsi dalla lettera dell'attuale articolo 122, prevedendo appunto l'elezione abbinata del vice-Presidente.
Si sottolinea, infine che con tali modifiche si concede finalmente alle Regioni una più concreta libertà di scegliere la propria forma di governo, dando coerenza a quella riforma in senso federalista che tutte le forze politiche dicono di voler realizzare.

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO RECANTE:
"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 122 E 126 DELLA COSTITUZIONE".

Art. 1

1. All’articolo 122 della Costituzione, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
"Gli Statuti regionali possono prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto, insieme al Presidente, di un Vice-Presidente.

Art. 2

1. All’articolo 126 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Nel caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente eletto a suffragio universale e diretto subentra il Vice-Presidente eletto direttamente, ai sensi dell’art. 122, comma 6, secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio".