VII LEGISLATURA
60^ Seduta
Giovedì 19 dicembre 2002

Deliberazione n. 198 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 37, assenti 6

…omissis…

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 37, a favore 28, astenuti 9 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2003 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2003, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2003 in corso di esame.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233202, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

Art. 2

1. Al fine di assicurare anche per l’esercizio finanziario 2003, il contenimento della spesa sanitaria ed il miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 vengono remunerate secondo i rispettivi tariffari nazionali vigenti, ridotti per le prime, del 12 per cento. Rimane confermato l’art. 1, comma 3 della succitata legge regionale 29/2002.
2. Per l’anno 2003 i volumi massimi delle prestazioni, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 29/2002, non potranno superare quelli dell’anno 2001 ridotti del 20 per cento e specificatamente indicati, per ciascuna struttura erogatrice, nelle tabelle allegate alle deliberazioni di Giunta regionale n. 460 del 28.5.2002 e n. 615 dell’8.7.2002.
3. Onde proteggere le fasce socialmente più deboli, quali anziani non autosufficienti, disabili e abbattere i costi dei ricoveri, le Aziende Sanitarie porranno, tra le loro priorità, accordi di programma con le R.S.A. presenti sul territorio, tenuto conto del numero dei posti letto accreditati.
4. In ogni caso la remunerazione complessiva delle prestazioni non dovrà superare i limiti massimi di spesa stabiliti da specifica deliberazione della Giunta regionale.
5. I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e che abbiano erogato ed ancora erogano prestazioni con oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali possono accedere, in via transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le Aziende Sanitarie territoriali competenti per continuare a fornire prestazioni a carico delle SSR, per la durata massima di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione entro il termine di cui al precedente comma definisce le procedure riferite alle istanze di accreditamento presentate dai soggetti già autorizzati o che abbiano presentato domanda di autorizzazione e di accreditamento entro la data del 30 novembre 2002.
7. A decorrere dall’1.1.2003, fino all’entrata in vigore del nuovo PSR, gli oneri per la gestione relativa all’Elisoccorso di Cosenza sono posti a carico dell’Azienda Sanitaria territoriale competente, che assicurerà il prosieguo del servizio nei modi, forme e condizioni vigenti fino all’espletamento delle procedure di legge relative all’affidamento del servizio che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2003. Di tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del FSR. Per lo stesso periodo, e con le stesse forme e modalità di cui al comma 6, viene prorogato il Servizio previsto dall’art. 19, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Azienda municipalizzata AMACO di Cosenza un contributo di Euro 2.000.000,00 per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle officine e degli impianti di servizio dell’azienda medesima.
2. All’onere derivante dal precedente comma si provvede con le risorse disponibili all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.