VII LEGISLATURA
57^ Seduta
Mercoledì 6 novembre 2002

Deliberazione n. 175 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Costituzione Commissione consiliare: "Politiche comunitarie e relazioni esterne".

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario f.f.: Maddalena Basile
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 36, assenti 7

…omissis…

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i sei articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 36 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

Le Regioni sono state riconosciute soggetti istituzionali nel quadro della politica regionale della Comunità Europea. Conseguentemente esse intrattengono rapporti diretti con le istituzioni comunitarie, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 1980.
La normativa nazionale si è implementata con il successivo DPR 31 marzo 1994, in base a quanto previsto dall'art. 60 L. 22 febbraio 1994, n. 146, stabilendo che le "Regioni …. possono tenere rapporti con uffici, organismi e istituzioni comunitarie …. in relazione a questioni che direttamente le riguardino".
II quadro normativo vigente suggerisce di impegnare, con risoluta determinazione, ogni energia per rendere più efficienti e tempestivi i circuiti decisionali interni, anche istituzionalizzando articolazioni strutturali interne al Consiglio Regionale, per il concreto esercizio delle competenze riconosciute.
Un razionale assetto delle competenze nel settore delle politiche comunitarie, assicurerebbe al Consiglio Regionale della Calabria un coordinamento di attività, sia nella programmazione che nell'esecuzione dei programmi regionali, sia nell'esame che nell'approvazione definitiva dei progetti di legge.
Emerge, dunque, l'esigenza di un'effettiva ed efficace partecipazione alla politica comunitaria da parte dei Consiglio Regionale e diviene importante avviare in modo rapido un processo di ridefinizione delle competenze, in modo da assicurare tempestività e coerenza all'attività legislativa regionale rispetto alle procedure e agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
La costituzione di una Commissione consiliare speciale "Politiche comunitarie e relazioni esterne", svolgerebbe funzioni istruttorie di stimolo e di filtro per tutta l'attività legislativa regionale di rilievo comunitario. Concorrerebbe, inoltre, a far emergere un indirizzo politico comunitario della Regione, fissando le linee guida dell'attività regionale di partecipazione alla formazione sia degli indirizzi che il Governo centrale intende sostenere in sede comunitaria, sia alla formazione delle stesse decisioni comunitarie, quanto delle attività regionali conseguenti alle decisioni assunte dalla Comunità.
Infine risponderebbe adeguatamente al principio di sussidiarietà radicando le decisioni assumende il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini.

Art. 1
(Dell'istituzione e della composizione)

1. E' istituita una Commissione consiliare speciale "Politiche comunitarie e relazioni esterne", composta dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in seno al Consiglio Regionale, rispettando il criterio della proporzionalità.
2. La Commissione ha competenza sulle seguenti materie: Affari comunitari: Fondi strutturali ed iniziative comunitarie – Intese della Regione Calabria con altre Regioni – Accordi con Stati della Unione Europea e del Mediterraneo – Rapporti con le Comunità calabresi all’estero – Rapporti con la Commissione Documentazione U.E. – Partecipazione dei cittadini – Democrazia partecipativa.

Art. 2
(Delle finalità)

1. La Commissione svolge funzioni di istruzione, coordinamento e monitoraggio per tutta l'attività legislativa e amministrativa regionale di "rilievo comunitario". Essa partecipa a far emergere un "indirizzo politico comunitario" della Regione.

Art. 3
(Dell'organizzazione)

1. Il Consiglio elegge gli organi della Commissione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento interno.
2. Per il funzionamento della Commissione valgono le norme del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Art. 4
(Del personale e della struttura)

1. Per il funzionamento della Commissione e della Struttura del Presidente, l’Ufficio di Presidenza provvede con personale di ruolo del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza provvede, altresì, all’assegnazione di locali, attrezzature e quanto altro necessario, facendo gravare la relativa spesa sui fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio per l'anno in corso.

Art. 5
(Della durata)

1. La Commissione consiliare speciale dura in carica per tutta la durata della legislatura.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.