VII LEGISLATURA
57^ Seduta
Mercoledì 6 novembre 2002Deliberazione n. 174 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi Contributi regionali.
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario f.f.: Maddalena Basile
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 36, assenti 7omissis
Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 28, contrari 4, astenuti 4 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.
IL SEGRETARIO GENERALEArt. 1
1. Per il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate allUnione Italiana Ciechi dal D.Lgvo n. 1047 del 26.9.1947, confermate con decreto del Presidente della Repubblica del 23.12.1978, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consiglio regionale ed alle sezioni provinciali dellUnione Italiana Ciechi della Calabria un contributo annuo di Euro 250.000,00, con allocazione allUPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
2. Il contributo annuo di cui al precedente comma è ripartito annualmente in base ai criteri di seguito specificati:
- la somma di Euro 50.000,00 è assegnata al Consiglio regionale della Calabria dellUnione Italiana Ciechi;
- la somma di Euro 100.000,00 è ripartita in misura uguale tra le sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
- la somma di Euro 100.000,00 è ripartita tra le stesse sezioni provinciali in proporzione al numero di iscritti di ogni singola sezione.Art. 2
1. Allonere derivante dalla presente legge si provvede, per lanno 2002, con la disponibilità esistente allUPB 8.1.01.01 recante: "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002".
2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che laccompagna.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui allart. 10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8.