VII LEGISLATURA
52^ Seduta
Venerdì 28 giugno 2002Deliberazione n. 142 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Esercizio finanziario 2002.
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 27, assenti 16omissis
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento, nessun altro avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 27, a favore 27 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALERELAZIONE
Il presente disegno di legge provvede a riparare ad una dimenticanza verificatasi in sede di approvazione della legge di bilancio per lesercizio 2002.
Infatti, la nuova legge di contabilità, allart. 23, nella prima stesura proposta dalla Giunta regionale, conteneva direttamente lautorizzazione alla Giunta stessa di effettuare le variazioni inerenti a spese tassativamente regolate dalla legge.
Successivamente, in sede di discussione presso la 2^ Commissione consiliare, il citato art. 23 ha subito modifiche, nel senso che le variazioni in parola devono essere autorizzate con la legge di bilancio.
In sede di approvazione della legge di bilancio (la cui proposta originaria era stata redatta in dicembre 2001, secondo quanto previsto dal d.d.l. di contabilità redatto dalla Giunta regionale) non si è provveduto ad integrare il relativo articolo in coerenza con la nuova stesura del richiamato art. 23.
Ciò premesso tenuto conto della necessità di effettuare variazioni al bilancio 2002 per assegnazioni di risorse tassativamente regolate dalla legge, cioè senza alcun spazio discrezionale da parte del Consiglio regionale si reputa urgente approvare il disegno di legge allegato, al fine di evitare disagi per i soggetti destinatari delle risorse in argomento.Art. 1
1. La Giunta regionale, nel corso dellesercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002:
a) per listituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per liscrizione di entrate derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per liscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, allinterno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per ladeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) per operazioni conseguenti allattuazione del ricorso allindebitamento con oneri a carico dello Stato.Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.