VII LEGISLATURA
52^ Seduta
Venerdì 28 giugno 2002

Deliberazione n. 142 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Esercizio finanziario 2002.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 27, assenti 16

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento, nessun altro avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 27, a favore 27 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

Il presente disegno di legge provvede a riparare ad una dimenticanza verificatasi in sede di approvazione della legge di bilancio per l’esercizio 2002.
Infatti, la nuova legge di contabilità, all’art. 23, nella prima stesura proposta dalla Giunta regionale, conteneva direttamente l’autorizzazione alla Giunta stessa di effettuare le variazioni inerenti a spese tassativamente regolate dalla legge.
Successivamente, in sede di discussione presso la 2^ Commissione consiliare, il citato art. 23 ha subito modifiche, nel senso che le variazioni in parola devono essere autorizzate con la legge di bilancio.
In sede di approvazione della legge di bilancio (la cui proposta originaria era stata redatta in dicembre 2001, secondo quanto previsto dal d.d.l. di contabilità redatto dalla Giunta regionale) non si è provveduto ad integrare il relativo articolo in coerenza con la nuova stesura del richiamato art. 23.
Ciò premesso – tenuto conto della necessità di effettuare variazioni al bilancio 2002 per assegnazioni di risorse tassativamente regolate dalla legge, cioè senza alcun spazio discrezionale da parte del Consiglio regionale – si reputa urgente approvare il disegno di legge allegato, al fine di evitare disagi per i soggetti destinatari delle risorse in argomento.

Art. 1

1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) per operazioni conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.