VII LEGISLATURA
51^ Seduta
Mercoledì 24 aprile 2002Deliberazione n. 137 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Calabria.
(Legge Finanziaria 2002).Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario f.f. : Gianfranco Leone
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 32, assenti 11
...omissis...
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico e gli interventi dellAssessore al Bilancio Bagarani e dei Consiglieri Bova, Fava, Nucera, Guagliardi, Amendola, Tommasi, Mistorni, Napoli, Pacenza, Borrello, Adamo, Pirilli e ancora lAssessore al Bilancio Bagarani, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento e le allegate Tabelle " A, B e C", nessun altro avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso lesito presenti e votanti 32, a favore 23, contrari 8, astenuti 1, ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALEArt. 1
(Fondi Speciali)1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allart. 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nellesercizio 2002, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.
Art. 2
(Rifinanziamento leggi regionali)1. Ai sensi dellart. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2002-2004, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 3
(Norma finanziaria)1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi EURO 328.189.872,57 nel triennio 2002-2004, di cui EURO 328.189.872,57 a carico del bilancio per lesercizio 2002 - si fa fronte ai sensi dellart. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2002-2004, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spese, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.Art. 4
(Pubblicazione)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.