VII LEGISLATURA
50^ Seduta
Venerd́ 19 aprile 2002

Deliberazione n. 136 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all’art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 recante: "Norme sul funzionamento della Commissione prevista dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti".

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43

Consiglieri presenti 24, assenti 19

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Morrone, essendo stato approvato l’unico articolo del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, a favore 24 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

Con legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 sono state introdotte disposizioni legislative sul funzionamento delle Commissioni provinciali espropri di cui all’art. 14 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti.
Relativamente alle indennità, l’art. 12 della normativa citata prevedeva al Presidente, ai componenti ed al segretario delle Commissioni una indennità per ogni giornata di seduta pari al 75 per cento rispettivamente di quella prevista con legge regionale per il Presidente ed i componenti dei CO.RE.CO. sugli atti degli Enti locali.
Orbene, poiché con l’art. 11 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 27, modificando l’art. 42 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 sull’ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti locali e degli altri Enti sub-regionali, la indennità spettante al Presidente ed ai componenti del CO.RE.CO è stata ricondotta ad una indennità mensile lorda omnicomprensiva per dodici mensilità annuali, prescindendo dal numero delle sedute, risulterebbe inapplicabile il meccanismo relativo al computo dei compensi per legge spettanti ai membri ed al segretario delle Commissioni espropri.
Si rende necessario ed opportuno, quindi, provvedere alla modifica dell’art. 12 della legge regionale 17/1988 ritenendo equo fissare tale indennità nella misura di Euro 100,00 per ogni giornata di seduta effettuata, peraltro, coś come previsto per altri organismi.

Art. 1

L’art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 recante: "Norme sul funzionamento della Commissione prevista dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti" è coś modificato:

1. A decorrere dal 1° giugno 2001 al Presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennità per ogni giornata di seduta pari a Euro 100,00.