VII LEGISLATURA
45^ Seduta
Martedì 19 febbraio 2002

Deliberazione n. 125 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43

Consiglieri presenti 30, assenti 13

…omissis…

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 30, a favore 30 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1

1. Alla fine del 1° comma dell’art. 3, dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole ", indicando la data dalla quale chiede di essere esonerato dal servizio."
2. Dopo il 1° comma dell’art. 3 viene aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il dipendente può rinunciare al richiesto esodo volontario con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del servizio".

Art. 2

  1. Dopo il 2° comma dell’art. 6 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Con successivi provvedimenti possono essere apportati correttivi che si rendessero necessari in conseguenza dell’applicazione del precedente comma 1 bis dell’art. 3".

Art. 3

1. Il comma 1 dell’art. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della presente legge saranno portati in diminuzione nella dotazione organica del ruolo del personale della Giunta regionale dopo la rideterminazione prevista dal successivo comma 2."
2. Il comma 2 dell’art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo i principi di cui all’art. 1."

Art. 4

1. L’art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7 è abrogato.