VII LEGISLATURA
42^ Seduta
Venerdì 28 dicembre 2001

Deliberazione n. 117 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme per favorire l’esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43

Consiglieri presenti 26, assenti 17

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Borrello e l’intervento del Consigliere Galati, essendo stati approvati separatamente i nove articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 26, a favore 26 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

La riqualificazione della dotazione organica regionale (circa 5000 dipendenti) attraverso la sua ristrutturazione e revisione, legata soprattutto alla nuova impostazione legislativa in cui la Regione è ormai chiamata a dismettere i panni di Ente con compiti prevalentemente finalizzati alla gestione per diventare finalmente Ente di programmazione e controllo, impone l'assunzione di provvedimenti legislativi capaci di accelerare un processo di riorganizzazione per favorire snellimento, produttività, razionalità, integrazione e flessibilità funzionale.

La proposta di legge allegata, perciò, persegue detti obiettivi (Articolo 1) incentivando l'esodo volontario di dirigenti e dipendenti i quali, pur avendo maturato il diritto per il collocamento a riposo, continuano a permanere in attività di servizio. A coloro i quali si avvalgono di detta facoltà viene corrisposta una indennità straordinaria pari al 40 per cento della retribuzione annua in godimento per gli anni mancanti al raggiungimento del termine ultimo per il collocamento a riposo (Articolo 2).

L'articolo 3 disciplina i termini entro i quali devono essere prodotte le istanze, riservando all'Amministrazione la facoltà di scaglionare l'esodo entro tempi prestabiliti per dimostrate esigenze di servizio.

I benefici sono estesi ai dipendenti degli Enti strumentali della Regione e sono inaccessibili a quanti hanno già ottenuto il trattamento di quiescenza e sono stati riammessi in servizio. Per questi ultimi è previsto il definitivo collocamento a riposo (Articolo 4).

A quanti usufruiscono dei benefici della legge non è consentita la instaurazione o il mantenimento di rapporti professionali con la Regione almeno per 5 anni (Articolo 5).

I posti resisi disponibili in conseguenza dell'esodo volontario sono portati in diminuzione nella dotazione organica del personale, la quale, conseguentemente, deve essere rideterminata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le rispettive competenze, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge. In tale periodo non è consentita alcuna assunzione di personale, né l'attivazione di comandi di personale proveniente da Enti diversi dalla Regione, fatti salvi quelli previsti per le strutture speciali (Articolo 6).

Gli articoli 8 e 9 trattano, rispettivamente, le norme finanziarie e la dichiarazione di urgenza.

 Art. 1

Finalità

1. La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell’efficienza gestionale per favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura burocratica e amministrativa, secondo criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, nel supremo interesse di tutela degli interessi generali dei cittadini calabresi.

Art. 2

Esodo volontario

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo precedente, la Regione favorisce l’esodo volontario dei dirigenti e dipendenti che entro il 31 dicembre 2003 abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo.

2. L’esodo volontario del predetto personale è incentivato mediante l’erogazione di una indennità straordinaria pari al 40 per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all’articolo 3, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo e, comunque, non superiore a 36 mesi.

3. Ai fini del predetto calcolo, frazioni di mesi superiori a sei, sono considerate equivalenti ad una annualità.

Art. 3

Tempi di attuazione

1. Il personale che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 2, deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L’Amministrazione, in relazione ad inderogabili e giustificate esigenze di servizio e previa assunzione di un motivato provvedimento amministrativo da parte della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può rinviare la cessazione dal servizio fino ad un massimo di 90 giorni.

3. L’indennità di cui al precedente articolo 2, previo accordo tra le parti, potrà essere corrisposta anche ratealmente, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 4

Estensione e limiti dei benefici

1. I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai dirigenti e dipendenti degli Enti strumentali della Regione.

2. Non è consentita l’applicazione della presente legge a coloro che abbiano ottenuto il trattamento di quiescenza e risultano riammessi in servizio ai sensi della normativa vigente. In quest’ultimo caso la Regione provvederà al definitivo collocamento a riposo.

Art. 5

Divieti

1. Ai soggetti collocati a riposo e/o che abbiano usufruito del benefici di cui alla presente legge, è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti, a qualunque titolo prestati, per i cinque anni successivi alla cessazione dal servizio. La stipulazione di contratti, accordi o convenzioni in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che abbia sottoscritto il contratto, l’accordo o la convenzione.

Art. 6

Dotazione organica

1. Il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva.

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche secondo i principi di cui all’art. 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 2 non è consentita l’adozione di nuovi provvedimenti finalizzati all’attivazione di comandi o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti, fatti salvi quelli previsti per le strutture speciali o in corso alla data della approvazione da parte del Consiglio regionale della presente legge.

Art. 7

Norma transitoria

1. Al fine di favorire l’esodo volontario, nella prima applicazione della presente legge e comunque entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della stessa, il 50 per cento dei posti della qualifica di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è coperto mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo della Regione appartenente all’ex ottava qualifica funzionale posseduta alla data del 31.12.1989 ed aventi i sottoindicati requisiti:

a) diploma di laurea e 5 anni di anzianità nell’ottava qualifica funzionale alla data del 31.12.1989;

b) diploma di maturità e 9 anni di anzianità nell’ottava qualifica funzionale alla data del 31.12.1989.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio devono emanare il relativo bando di concorso e stabilire i titoli valutabili, la composizione della commissione nonché le materie oggetto delle prove, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e per gli anni successivi la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge annuale di bilancio.

Art. 9

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.