VII LEGISLATURA
41^ Seduta
Mercoledì 19 dicembre 2001Deliberazione n. 109 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Mantenimento delle funzioni assistenziali in favore di ciechi e sordomuti in capo alle Province.
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 23, assenti 20omissis
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Mangialavori, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso lesito presenti e votanti 23, a favore 23 ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissis
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALERELAZIONE
In attuazione del capo I della legge 15.3.1997 n. 59, il d.lgs. 31.3.1998 n. 112 (in G.U. 21.4.1998 n. 92) ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.
L'art. 4, comma 5, della legge 15.3.1997 n. 59 prevede l'emanazione, da parte del Governo, di decreti legislativi per la ripartizione tra la Regione e gli Enti locali delle funzioni conferite alle Regioni, qualora queste ultime non adottino la legge d'individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali e di quelle mantenute in capo alle stesse Regioni.
Poiché alcune Regioni, tra cui la Calabria, non hanno provveduto, nei termini di cui al citato art. 4, comma 5, della legge n. 59/1997, all'emanazione della legge d'individuazione delle funzioni trasferite o delegate, il Governo ha attuato l'intervento sostitutivo con il d.lgs. 30.3.1999 n. 96 (in G.U. 19.4.1999 n. 90). L'art. 47 di quest'ultimo d.lgs. stabilisce che sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'art. 132, comma 1, del d.lgs. 112/1998 che, alla lettera e), prevede i servizi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi e portatori di handicap, ciò sino alla data d'entrata in vigore della legge regionale che dovrebbe puntualmente individuare funzioni trasferite e delegate.
I Comuni calabresi, tuttavia, così come gli altri Comuni italiani, soprattutto se di piccole dimensioni, non sono in grado di svolgere efficacemente tali funzioni assistenziali, per la mancanza di adeguate risorse finanziarie e delle esperienze maturate in questo delicato settore, invece, dalle Province.
La situazione è analoga a quella che derivò dall'entrata in vigore della legge 8.6.1990 n. 142 sulla riforma delle Autonomie locali, che determinò il blocco delle funzioni assistenziali delle Province e conseguenti difficoltà per i Comuni di soddisfare tali nuovi ed impegnativi compiti, finché l'art. 5 del decreto legge 18.1.1993 (in G.U. 19.1.1993 n. 14), convertito in legge 18.3.1993 n. 67, restituì alle Province le funzioni assistenziali.
Da tale quadro normativo deriva una situazione d'incertezza interpretativa, in base alla quale le Province ritengono di non dover prestare l'assistenza che i Comuni, peraltro, non sono in grado di attuare.
La brusca interruzione dello svolgimento delle funzioni assistenziali determina, per i ciechi e i sordomuti calabresi, gravissimi danni che possono compromettere, in modo irreparabile, la tutela dei diritti fondamentali all'istruzione, all'integrazione sociale, alla formazione professionale e al lavoro.
Per evitare tali irrimediabili conseguenze alcune tra le Regioni che non avevano adottato la legge d'individuazione delle funzioni trasferite e delegate sono già intervenute legislativamente per ribadire il mantenimento delle funzioni assistenziali in capo alle Province: così la Lombardia, con art. 1, comma 40, lettera i), della legge regionale n. 18 del 27.3.2000 (in BUR 30.3.2000 n. 13) e il Lazio, con gli artt. 150 e 154 della legge regionale 6.8.1999 n. 14 (in BUR 30.8.1999 n. 24).
S'impone, pertanto, che anche la Regione Calabria precisi tempestivamente, con apposita disposizione legislativa, che le predette funzioni assistenziali devono ritenersi mantenute in capo alle Province, in tal modo superando ogni possibile incertezza interpretativa e, soprattutto, la paralisi delle attività d'assistenza indispensabili per la tutela dei diritti dei ciechi e sordomuti calabresi.
Art. 1
1. Sono mantenute in capo alle Province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'assistenza ai ciechi e sordomuti di cui al decreto legge 18.1.1993 n. 9, convertito con modifiche in legge 18.3.1993 n. 67.
Art. 2
1. Sono conferite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112.
Art. 3
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.