Contenuto essenziale
La legge modifica la lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni ProLoco).
La modifica permette, nell’ambito dello stesso territorio comunale,
la costituzione di massimo due Pro Loco a condizione che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti.
L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge consta di tre articoli.
L’articolo 1 apporta la modifica all’articolo 5, comma 2, lettera e), della l.r. 22/2020.
L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore della presente legge.
Destinatari
Benefici
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Il potenziamento dell’azione di promozione dei territori e l’importante azione sociale che svolgono tali Associazioni in ambito comunale.
Adempimenti
Norma finanziaria
L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.