Legge regionale n. 2 del 02/2/2024
" Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco). "

Contenuto essenziale
La legge modifica la lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni ProLoco). La modifica permette, nell’ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco a condizione che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti. L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge consta di tre articoli. L’articolo 1 apporta la modifica all’articolo 5, comma 2, lettera e), della l.r. 22/2020. L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore della presente legge.

Destinatari
  • Altro

Benefici
  • Il potenziamento dell’azione di promozione dei territori e l’importante azione sociale che svolgono tali Associazioni in ambito comunale.

Adempimenti

Norma finanziaria
L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.